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sponsorizzazioni e contributi alle associazioni

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    lillo1
    Post: 4.030
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 10/01/2011 22:27
    corte dei conti lombardia (niente da fare, sono più avanti...)

    parere 1075/2010/PAR


    (...)
    La Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all’obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che “il termine sponsorizzazioni .. si
    riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento” (delibera n. 2/2009).
    Muovendo da quest’ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura telelogica.
    Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a
    prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune,
    nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti
    privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.
    In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e
    viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.
    Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.
    L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico
    alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del
    contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità
    delle modalità prescelte di resa del servizio.
    lillo1
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    Michele Dei Cas
    Post: 752
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 11/01/2011 08:43
    Molto ben detto, in effetti.
    Poi, si torna al ben noto problema di quali siano le competenze dell'ente locale, che, come avviene per le società partecipate, si stiracchiano, secondo me anche legittimamente, in tutte le direzioni.
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    lillo1
    Post: 4.030
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 14/01/2011 08:46
    certo.
    però almeno ci lasciano qualche spazio di manovra...
    e su quello scateneremo la fantasia. [SM=g27824] [SM=g27825]


    lillo1