Michele Dei Cas, 15/03/2010 14.49:
Così la pensa l'anci (ma si tratta di responsabilità conseguente al mancato rispetto del patto).
http://files.splinder.com/0b4261dfecfc02d47130d6f399143717.pdf
che dice più o meno quello che dicevo io, ma meglio....
(...)
In sintesi, può affermarsi che le sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità si applicano a prescindere dalla responsabilità degli amministratori in carica, mentre la
responsabilità per danno erariale si fonda sull’imputabilità dei soggetti condannati.
Relativamente all’imputabilità soggettiva, i presupposti dell’azione della Corte dei conti, anche alla luce della nota interpretativa, resa dalla Procura generale della Corte dei conti, del 2 agosto 2007, P.G.9434/2007 in materia di denunce di danno erariale sono:
a) L’esistenza di un danno patrimoniale;
b) L’ascrivibilità del danno ad un comportamento doloso o comunque caratterizzato dalla colpa grave dell’agente (inteso come negligenza, imprudenza o imperizia);
c) L’individuazione di un nesso di causalità tra il danno ed il comportamento;
d) La sussistenza di un legame con l’apparato pubblico in virtù di un rapporto di impiego o servizio.
Alla luce di quanto sopra, si perviene alle seguenti conclusioni:
1. Sul piano patrimoniale, a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali, risulta un risparmio per lo stesso Stato. Sussistono quindi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1-bis della legge n.20 del 1994, secondo cui “nel giudizio di responsabilità … deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla
comunità amministrata in relazione al comportamento degli mministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”. Nel caso de quo, i vantaggi sarebbero
imputabili allo Stato, stante la legittimazione a ridurre la consistenza dei trasferimenti.
2. La condotta dei dirigenti e funzionari coinvolti, non necessariamente è riconducibile all’interno delle fattispecie del dolo o della colpa grave: l’evoluzione del sistema e
dell’organizzazione dell’ente locale può avere generato situazioni in cui, pur con la massima economicità dell’azione, non si poteva fare a meno di “sforare” i limiti posti dal patto. (...) Ove l’ente locale si fosse rifiutato di procedere all’adempimento, avrebbe potuto subire azioni e/o pregiudizi ancor più gravi. In sintesi, potremmo essere dinanzi alla scelta del “male minore”.
(...)
Lo sforamento del Patto di stabilità può - ovviamente - indurre la Procura regionale della Corte dei conti ad effettuare indagini ed approfondimenti:
ciò che si deve comunque escludere è qualsiasi automatismo fra sforamento e responsabilità per danno erariale. Rientrerà nel sindacato del giudice contabile, l’esatta delimitazione
dei soggetti responsabili, tenendo altresì conto della circolarità dei documenti contabili e dell’esistenza di organi di controllo (il collegio dei revisori) deputati a monitorare l’azione dell’amministrazione.