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sanzioni d.l 112 per sforamento patto

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    lillo1
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    00 24/10/2009 14:49

    tra le domande che vorrei porre ad un collega di un comune che ha sforato il patto l'anno scorso (come da post precedente), due mi premono particolarente...

    l'art. 77 bis comma 20 del dl 112/2008, stabilisce che

    20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti (....) per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’interno per l’anno successivo. Inoltre, l’ente inadempiente non può, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
    a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio
    ;

    su quanto previsto dalla lettera a) mipongo due problemi:

    - la norma dice che non posso "impegnare" in misura superiore al minimo dell'ultimo triennio. quindi vuol dire che la sanzione non scatta in sede di bilancio di previsione, ma in sede di consuntivo. voglio dire, che l'obbligo di riduzione non sono tenuta a dimostrarlo già in fase di redazione di bilancio di previsione, e dunque un bilancio di previsione che preveda il totale della spesa corrente non ridotto al livello piùbasso dell'ultimo triennio non sarebbe illegittimo... o no?
    - qual'è l'ultimo triennio? io davo per scontato che, nel caso di sforamento nel 2009, il triennio di riferimento per verificare l'anno di minore spesa corrente fosse il 2006 - 2007 - 2008 (dati a consuntivo). il min interno, interpellato telefonicamente da una collega, ha risposto senza esitazione che il triennio di riferimento è 2007 - 2008 - 2009. per noi sarebbe manna dal cielo (per una serie di circostanze locali i comuni della zona hanno avuto un 2006 particolarmente basso), ma la cosa mi perplime un po'.... vero è che se parliamo di impegni, e non di previsioni di bilancio, ci potrebbe pure stare... come fare per sapere qual'è la lettua giusta?

    se poi mi posso allargare, chiederei ancora se le sanzioni del 112 sono alternative o cumulative rispetto a quelle della finanziaria per il 2007.... (misure di rientro, applicazione 3 punti di addizionale ecc..). è una questione che si era già posta dopo l'uscita del 112, ma che non mi pare sia stata risolta con una parola definitiva, e se ne continuano a sentire di tutti i colori...




    lillo1
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    lillo1
    Post: 3.609
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    00 27/10/2009 10:39
    della serie si faccia una domanda e si dia una risposta.
    il triennio di riferimento per il calcolo della spesa minore è effettivamente 2007 2008 2009. c'è scritto nella circolare esplicativa della rgs sul patto 2009.

    lillo1
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    lillo1
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    00 15/03/2010 10:24
    Ma secondo voi:
    un ente che ha sforato il patto nel 2009, nell’esercizio 2010 non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo più basso dell’ultimo triennio.
    Noi siamo in questa situazione, e quindi abbiamo costruito il bilancio in quei termini, riducendo i capitoli di parte corrente in modo da stare dentro la sanzione.
    Ma se nel corso dell’anno, per esigenze particolari, si andasse a sforare questo tetto che cosa succede? Qual è la sanzione? Se questo sforamento non comporta il mancato rispetto del patto 2010 (tecnicamente è possibile), cosa capita? Ci sgridano? Ci arrestano? Ci fucilano?

    lillo1
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    ferrari.m
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    00 15/03/2010 11:16
    Re:
    lillo1, 15/03/2010 10.24:

    Ma secondo voi:
    un ente che ha sforato il patto nel 2009, nell’esercizio 2010 non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo più basso dell’ultimo triennio.
    Noi siamo in questa situazione, e quindi abbiamo costruito il bilancio in quei termini, riducendo i capitoli di parte corrente in modo da stare dentro la sanzione.
    Ma se nel corso dell’anno, per esigenze particolari, si andasse a sforare questo tetto che cosa succede? Qual è la sanzione? Se questo sforamento non comporta il mancato rispetto del patto 2010 (tecnicamente è possibile), cosa capita? Ci sgridano? Ci arrestano? Ci fucilano?



    Direi che sforare il tetto significa effettuare delle spese in violazione di una disposizione di legge, quindi direi: DANNO ERARIALE A CARICO DEI RESPONSABILI DELLO SFORAMENTO (in particolare del Ragioniere che firma la copertura finanziaria).

    Tra l'altro lo sforamento per "ragioni particolari" diventa difficile da sostenere, perché si dovrebbe dimostrare che ogni euro (di tutto il bilancio) impegnato e speso era assolutamente indispensabile. Direi che è una prova "diabolica".
    [Modificato da ferrari.m 15/03/2010 11:18]
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    ferrari.m
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    "Un uomo la cui reputazione si basa sulla sua abilità in una tecnica è uno stupido. Concentrando tutta la sua energia in un solo campo, certamente vi eccelle, ma non è interessato ad altro. Un uomo simile è inutile."
    (Hagakure, I, 147)
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    lillo1
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    00 15/03/2010 12:55
    Mah.
    Mi permetterei di dissentire…
    Sull’equivalenza tra comportamento illegittimo (in violazione di legge) e danno erariale avrei qualche dubbio. Trascrivo un commento che ho trovato che sintetizza bene la questione…
    “Con riferimento al rapporto fra danno erariale e legittimità dell’atto o del comportamento del
    responsabile, la giurisprudenza della Corte dei conti ha da sempre – e pacificamente – affermato che il danno erariale, e la conseguente responsabilità amministrativa, non si configura in relazione alla
    semplice inosservanza della legge, e quindi, non si configura automaticamente ogni qualvolta si ci trovi in presenza di un atto o un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, essendo
    in ogni caso indispensabile, perché possa parlarsi di responsabilità amministrativa, che l’atto o il
    comportamento dell’agente, a prescindere dalla sua conformità, o meno, a legge, abbia cagionato un
    danno patrimoniale alla pubblica amministrazione.”
    Quindi, mi pare che non sia automatico che lo sforamento del tetto di spesa corrente equivalga a danno erariale. Anzi, direi che proprio non ci sta. Se io ho sforato la spesa corrente per interventi di manutenzione ordinaria sulla scuola, o sulle strade, o per lo sgombero neve (quest’anno, tanto per dire, siamo a 100 mila euro di spesa contro una media di 25/30 degli anni aìpassati)… qualcuno mi venga a dire dove sta il danno.




    lillo1
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    ferrari.m
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    00 15/03/2010 13:06
    Re:
    lillo1, 15/03/2010 12.55:

    Mah.
    Mi permetterei di dissentire…
    Sull’equivalenza tra comportamento illegittimo (in violazione di legge) e danno erariale avrei qualche dubbio. Trascrivo un commento che ho trovato che sintetizza bene la questione…
    “Con riferimento al rapporto fra danno erariale e legittimità dell’atto o del comportamento del
    responsabile, la giurisprudenza della Corte dei conti ha da sempre – e pacificamente – affermato che il danno erariale, e la conseguente responsabilità amministrativa, non si configura in relazione alla
    semplice inosservanza della legge, e quindi, non si configura automaticamente ogni qualvolta si ci trovi in presenza di un atto o un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, essendo
    in ogni caso indispensabile, perché possa parlarsi di responsabilità amministrativa, che l’atto o il
    comportamento dell’agente, a prescindere dalla sua conformità, o meno, a legge, abbia cagionato un
    danno patrimoniale alla pubblica amministrazione.”
    Quindi, mi pare che non sia automatico che lo sforamento del tetto di spesa corrente equivalga a danno erariale. Anzi, direi che proprio non ci sta. Se io ho sforato la spesa corrente per interventi di manutenzione ordinaria sulla scuola, o sulle strade, o per lo sgombero neve (quest’anno, tanto per dire, siamo a 100 mila euro di spesa contro una media di 25/30 degli anni aìpassati)… qualcuno mi venga a dire dove sta il danno.


    Il fatto, secondo me, è che il danno c'è nel momento in cui non dimostri che tutte le spese che hai fatto erano indispensabili.
    Sicuramente dovrai pagare gli stipendi, i mutui, le utenze, gli interventi fatti per non arrecare un danno all'ente, ecc. ma dovrai dimostrare che ogni spesa fatta aveva queste caratteristiche, e come farai a dimostrarlo se nel tuo bilancio ci sono spese altamente discrezionali, del tipo: "contributo alla bocciofila, luminarie di Natale, incarico di consulenza, organizzazione fiera del peperone, ecc. ecc."?
    Se hai speso 50.000 euro in più per la neve, qualcuno potrebbe obiettare che quei 50.000 euro li dovevi spendere in meno da un'altra parte.... e se non lo hai fatto: DANNO.

    OK forse sono un po' talebano, ma meglio prepararsi al peggio...
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    ferrari.m
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    lillo1
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    00 15/03/2010 13:46
    mah.
    se per danno si intende la nozione civilistica (e direi che non ce n'è un'altra) mi pare che la tua interpretazione sia un po' ardita.

    che poi sia meglio prepararsi al peggio (e anche cercare di non sforare) sono d'accordo con te.

    ma da nessuna parte c'è scritto che, se sforo, devo fare solo le spese indispensabili. e da nessuna parte c'è scritto quali sono le spese indispensabili.
    la fiera del peperone potrebbe esserlo, dal punto di vista dell'amministrazione, perchè sostiene l'economica turistica o il commercio, richiamando visitatori, operatori economici e favorendo l'economia locale. sono scelte che attengono al merito amministrativo, voglio vedere chi può negarlo o entrare nel merito.

    cmq, parlavo stamattina con una collega a cui la corte dei conti ha contestato qualche anno fa lo sforamento della spesa di personale.
    gli hanno fatto un gran mazzo, chiesto giustificazioni e controllato tutto. e poi è finita li, almeno per il momento. e son passati 2 o 3 anni...


    lillo1
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    Michele Dei Cas
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    00 15/03/2010 14:46
    Io sarei prudente; vero che si parla di un meccanismo assurdo, ma, nel caso descritto, si tratterebbe di violare un obbligo che è già una sanzione per il mancato rispetto di un altro obbligo.
    Leggo da "anci Toscana":
    "Si ritiene utile evidenziare che la Corte dei conti, a suo tempo (sez. II, 12 aprile 1984, n. 42), ritenne che la responsabilità degli amministratori locali non riflette soltanto l’interesse circoscritto all’esigenza della mera intangibilità del patrimonio dell’ente locale, ma risponde alla più ampia tutela dell’interesse nazionale a non sopportare ingiusti sacrifici a causa di arbitrarie ed illegittime gestioni finanziarie in sede locale; di conseguenza, il concetto di danno che è elemento indispensabile a delineare una responsabilità per illegittima gestione finanziaria, non si esaurisce nella diminuzione patrimoniale subìta dall’ente, ma assume il significato più ampio di danno pubblico, arrecato alla collettività locale o statale e comprende anche gli squilibri finanziari al bilancio dell’ente locale, i quali gravano, da ultimo, sull’intera collettività. Fra detti squilibri si ritiene di poter ricomprendere anche il mancato rispetto del Patto di stabilità in via preventiva tenuto conto della ricordata valenza di “principio di coordinamento della finanza pubblica” che ha assunto tale obbligo".
    [Modificato da Michele Dei Cas 15/03/2010 14:46]
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    Michele Dei Cas
    Post: 619
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    Utente Senior
    00 15/03/2010 14:49
    Così la pensa l'anci (ma si tratta di responsabilità conseguente al mancato rispetto del patto).
    http://files.splinder.com/0b4261dfecfc02d47130d6f399143717.pdf
    *******

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    lillo1
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    00 15/03/2010 15:41
    Re:
    Michele Dei Cas, 15/03/2010 14.49:

    Così la pensa l'anci (ma si tratta di responsabilità conseguente al mancato rispetto del patto).
    http://files.splinder.com/0b4261dfecfc02d47130d6f399143717.pdf



    che dice più o meno quello che dicevo io, ma meglio....

    (...)
    In sintesi, può affermarsi che le sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità si applicano a prescindere dalla responsabilità degli amministratori in carica, mentre la
    responsabilità per danno erariale si fonda sull’imputabilità dei soggetti condannati.

    Relativamente all’imputabilità soggettiva, i presupposti dell’azione della Corte dei conti, anche alla luce della nota interpretativa, resa dalla Procura generale della Corte dei conti, del 2 agosto 2007, P.G.9434/2007 in materia di denunce di danno erariale sono:
    a) L’esistenza di un danno patrimoniale;
    b) L’ascrivibilità del danno ad un comportamento doloso o comunque caratterizzato dalla colpa grave dell’agente (inteso come negligenza, imprudenza o imperizia);
    c) L’individuazione di un nesso di causalità tra il danno ed il comportamento;
    d) La sussistenza di un legame con l’apparato pubblico in virtù di un rapporto di impiego o servizio.

    Alla luce di quanto sopra, si perviene alle seguenti conclusioni:
    1. Sul piano patrimoniale, a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali, risulta un risparmio per lo stesso Stato. Sussistono quindi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1-bis della legge n.20 del 1994, secondo cui “nel giudizio di responsabilità … deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla
    comunità amministrata in relazione al comportamento degli mministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”. Nel caso de quo, i vantaggi sarebbero
    imputabili allo Stato, stante la legittimazione a ridurre la consistenza dei trasferimenti.
    2. La condotta dei dirigenti e funzionari coinvolti, non necessariamente è riconducibile all’interno delle fattispecie del dolo o della colpa grave: l’evoluzione del sistema e
    dell’organizzazione dell’ente locale può avere generato situazioni in cui, pur con la massima economicità dell’azione, non si poteva fare a meno di “sforare” i limiti posti dal patto. (...) Ove l’ente locale si fosse rifiutato di procedere all’adempimento, avrebbe potuto subire azioni e/o pregiudizi ancor più gravi. In sintesi, potremmo essere dinanzi alla scelta del “male minore”.
    (...)
    Lo sforamento del Patto di stabilità può - ovviamente - indurre la Procura regionale della Corte dei conti ad effettuare indagini ed approfondimenti: ciò che si deve comunque escludere è qualsiasi automatismo fra sforamento e responsabilità per danno erariale. Rientrerà nel sindacato del giudice contabile, l’esatta delimitazione
    dei soggetti responsabili, tenendo altresì conto della circolarità dei documenti contabili e dell’esistenza di organi di controllo (il collegio dei revisori) deputati a monitorare l’azione dell’amministrazione.

    lillo1
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    ferrari.m
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    00 15/03/2010 16:04
    Re: Re:
    lillo1, 15/03/2010 15.41:


    ...
    Lo sforamento del Patto di stabilità può - ovviamente - indurre la Procura regionale della Corte dei conti ad effettuare indagini ed approfondimenti: ciò che si deve comunque escludere è qualsiasi automatismo fra sforamento e responsabilità per danno erariale. Rientrerà nel sindacato del giudice contabile, l’esatta delimitazione
    dei soggetti responsabili, tenendo altresì conto della circolarità dei documenti contabili e dell’esistenza di organi di controllo (il collegio dei revisori) deputati a monitorare l’azione dell’amministrazione.


    Che non vi sia un automatismo è evidente, dipende però da:
    a) come la pensa la sezione di controllo quando mandate tutti i dati che attestano lo sforamento delle spese in violazione della sanzione (come ha sottolineato Michele, qua non si tratta di non rispettare il patto, ma di non rispettare i limiti posti come sanzione per il mancato rispetto del patto, quindi una fattispecie un po' più grave); la sezione potrebbe decidere di chiudere l'istruttoria con un "cazziatone" al Consiglio, o di mandare tutto alla Procura della Corte;
    b) come la pensa la Procura della Corte che potrebbe mandare i responsabili a giudizio o meno;
    c) come la pensa la Corte in sede giurisdizionale.
    E' ovvio che anche in quest'ultimo caso poi si dovrebbero dimostrare la colpa grave, ecc.
    Credo però che, proprio perché si tratterebbe del mancato rispetto di una misura che è già una sanzione rispetto ad una precedente inadempienza, la valutazione dei comportamenti e della relativa "quantità di colpa", potrebbe essere molto poco benevola.
    Comunque, anche se si trattasse di arrivare solo alla lettera b) e poi vedere tutto archiviato, io non mi ci vorrei trovare.
    _________________
    ferrari.m
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    lillo1
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    00 15/03/2010 20:01
    Re: Re: Re:
    ferrari.m, 15/03/2010 16.04:



    Comunque, anche se si trattasse di arrivare solo alla lettera b) e poi vedere tutto archiviato, io non mi ci vorrei trovare.




    ovvio, neanche io, dal momento che parto dal presupposto che le norme vanno rispettate (pare che mi paghino perchè faccia questo, d'altronde).
    era una riflessione puramente teorica, per ora.
    per dire ancora una volta come sono scritte male le norme. se si aggiunge a questa mancanza di sanzione esplicita, per il caso di sforamento dal limite di spesa, l'incertezza normativa circa le modalità di calcolo da fare per determinare l'importo della sanzione (e cioè qual'è il punto di partenza per determinare l'importo della sanzione: la spesa corrente dell'anno precedente? la spesa corrente prevista nel pliuriennale?), che ne determina una variabilità incontrollabile, viene fuori ancora una volta che il sistema fa acqua da tutte le parti.
    provare per credere.




    [Modificato da lillo1 15/03/2010 20:02]
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