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caratteri del lavoro subordinato

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    marco panaro
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    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Master
    00 05/12/2005 20:45
    Cassazione Sezione Lavoro n. 24699 del 24 novembre 2005, Pres. Mileo, Rel. Capitanio.

    Luigi P. è stato incaricato, nel dicembre 1990, dalla S.p.A. A. Manzoni & C., con contratto definito di agenzia, di provvedere all’acquisizione di inserzioni pubblicitarie per una nuova testata giornalistica settimanale. Dopo la cessazione del rapporto, avvenuta nel 1994, Luigi P. ha chiesto al Pretore di Udine di accertare che di fatto egli aveva lavorato quotidianamente, all’interno di locali dell’azienda, in condizioni di subordinazione, con orario di lavoro, e soggezione alle disposizioni della dirigenza e al controllo del funzionario “area manager”. Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha accolto la domanda. La Corte di Appello di Trieste ha confermato questa decisione osservando che la prova testimoniale aveva consentito di accertare che Luigi P. era presente al lavoro ogni giorno e in modo continuativo dal lunedì al venerdì con l’osservanza di un orario costante, che egli organizzava e dirigeva l’attività degli addetti all’ufficio, che controllava l’attività degli agenti e dell’esattore e ne vistava i contratti, manteneva i contatti tra i superiori e sottostava alle loro direttive in un concreto atteggiarsi, prescindendo dalla qualificazione di rapporto autonomo attribuito dalle parti, di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

    L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello di Trieste per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 24699 del 24 novembre 2005, Pres. Mileo, Rel. Capitanio) ha rigettato il ricorso. La Corte di Appello di Trieste – ha osservato la Cassazione – con motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici ha rilevato che attraverso l’esame della prova testimoniale era risultato che Luigi P., al di là del mero dato negoziale, attendeva all’individuazione dei nuovi agenti, teneva i contatti con i superiori, ossia con l’area “manager”, sottostava alle loro direttive quanto alla scelta degli agenti, alla individuazione degli obiettivi, alla creazione del giornale, alle strategie commerciali e alle eventuali insolvenze ed era inserito, come avviene in modo tipico nel rapporto subordinato, nell’organizzazione aziendale sotto il controllo continuo e costante dei superiori gerarchici.
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    marco panaro
    Post: 12.029
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 26/11/2007 10:50
    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 23472 DEL 12 NOVEMBRE 2007 Presidente Ciciretti – Relatore Picone - Pm Patrone
    Il vincolo di dipendenza, caratteristico del rapporto di lavoro subordinato, deve essere ravvisato nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro. In particolare, con riferimento alle ipotesi di subordinazione cosiddetta attenuata, quale si configura quella del professionista giornalista, deve distinguersi tra i casi riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelle riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurarle una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad un unico contratto, restando l'accertamento in fatto degli indici rilevatori dell'uno o dell'altro
    rapporto riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione soltanto per vizi della motivazione, (cfr. Cass. 8260/1995, cui adde, più di recente, Cass. 16997/2002, 4797/2004, 7016/2005).
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    lillo1
    Post: 2.561
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Veteran
    00 26/11/2007 11:38
    Re: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 23472 DEL 12 NOVEMBRE 2007 Presidente Ciciretti – Relatore Picone - Pm Patrone
    marco panaro, 26/11/2007 10.50:


    Il vincolo di dipendenza, caratteristico del rapporto di lavoro subordinato, deve essere ravvisato nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro. .




    quindi, a contrario, se un lavoratore (nella fattispecie una lavoratrice... ma definirla lavoratrice è una aprola grossa...) manifesta una permanente indisponibilità ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, posso considerarlo lavoratore non subordinato e quindi non pagarlo??? [SM=g27828]
    lillo1
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    marco panaro
    Post: 12.032
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 27/11/2007 00:57
    Semmai è un lavoratore insubordinato [SM=g27827]